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	<title>Gest.i.ve s.r.l.</title>
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	<description>Gestioni Condominiali</description>
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		<title>Scegliere l&#8217;amministratore: Affidarsi a chi esercita l&#8217;attività in modo principale e non ai &#8220;dopolavoristi&#8221;.</title>
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		<pubDate>Tue, 19 May 2015 07:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin@gestive</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Condominio: è opportuno scegliere a chi affidarsi tra coloro che esercitano l&#8217;attività in modo principale e non ai &#8220;dopolavoristi&#8221;. Tra le precauzioni un incarico preciso, un preventivo puntuale, la richiesta di una polizza Amministrano ogni anno centinaia di milioni, talvolta miliardi. Possono, per legge, essere persone tecnicamente incapaci, pur essendo caricati di pesanti responsabilità civili, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080; font-family: Arial; font-size: small;"><em>Condominio: è opportuno scegliere a chi affidarsi tra coloro che esercitano l&#8217;attività in modo principale e non ai &#8220;dopolavoristi&#8221;. Tra le precauzioni un incarico preciso, un preventivo puntuale, la richiesta di una polizza</em></span></p>
<p><span style="color: #000080; font-family: Arial; font-size: small;">Amministrano ogni anno centinaia di milioni, talvolta miliardi. Possono, per legge, essere persone tecnicamente incapaci, pur essendo caricati di pesanti responsabilità civili, penali, fiscali, contributive ed impiantistiche. Sono sottoposti a controlli scarsi da parte di clienti che non hanno né il tempo né la competenza necessari per eseguirli. Anche se abili ed onesti, debbono restarlo, resistendo agli allettamenti di fornitori e ditte edili, talvolta abituati ad assicurare mazzette per i loro servigi.</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-family: Arial; font-size: small;">Stiamo parlando degli amministratori di condominio, una diffusissima categoria di liberi professionisti (ma anche di semplici cittadini che gestiscono il proprio palazzo) che un po&#8217; troppo spesso merita l&#8217;onore delle cronache locali per aver lasciato in asso i propri clienti, fuggendo con la cassa. Intendiamoci: sono uomini, né migliori né peggiori di altri. Cittadini che, nel silenzio delle leggi a tutela del cittadino e della loro professionalità, si trovano di fronte a forti tentazioni. L&#8217;unica reale garanzia, per chi li incarichi, resta l&#8217;appartenenza a un&#8217;associazione professionale, che attraverso esami obbligatori sia in grado di fornir loro una preparazione tecnica e che per mezzo di un codice deontologico e strumenti pratici (come una polizza di responsabilità professionale) cerchi di assicurarne la serietà. Tuttavia, rispetto alle centinaia di miglia di persone che svolgono tale funzione (obbligatoria per i condomini con più di quattro proprietari) sono solo poche migliaia quelle che hanno scelto di aderire a una delle associazioni esistenti.</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-family: Arial; font-size: small;">Fallita la battaglia per ottenere un albo professionale, le associazioni degli amministratori sono ora coinvolte in quella per il riconoscimento giuridico, una sorta di certificazione del loro operato. Ma, in attesa che maturino i tempi per la riforma delle professioni, l&#8217;unica reale difesa del cittadino resta il l&#8217;auto-tutela, con una serie di misure dettate dal buon senso e dalla pratica.</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-family: Arial; font-size: small;"><b>La scelta del giusto amministratore </b>Le<b> </b>precauzioni da prendere nell&#8217;incaricare un nuovo amministratore di condominio sono piuttosto logiche. Ci si informa, tramite altri condomini amministrati e tramite la banca con cui opera , della serietà del professionista. Si deve diffidare di chi chiede un onorario da fame (conterà di rifarsi con le percentuali sui fornitori). Va preferito un iscritto a un&#8217;associazione. E&#8217; opportuno pretendere una polizza a garanzia dei rischi professionali. Spesso, però, si trascurano di assumerne altre, ancor più importanti.</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-family: Arial; font-size: small;">Prima tra tutte è la presenza di un vero e proprio incarico professionale, da convenire con l&#8217;amministratore e da deliberare in assemblea. Ed è davvero curioso che, nella maggior parte dei casi, manchi questa carta dei diritti e dei doveri, e l&#8217;assunzione venga semplicemente deliberata sulla base di un preventivo presentato dall&#8217;amministratore stesso, senza ulteriori precisazioni.</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-family: Arial; font-size: small;">Non che il preventivo non conti: anzi, deve esserci e deve essere ben fatto. E comprendere anche i costi delle assemblee straordinarie, le prestazioni aggiuntive prevedibili (per esempio burocrazia necessaria per le detrazioni fiscali sulle opere di recupero)oltre ai costi di eventuali professionisti esterni incaricati (ufficio paghe e contributi e commercialista).</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-family: Arial; font-size: small;">Tuttavia un preventivo non basta. La giurisprudenza è concorde nel ritenere l&#8217;amministratore un &#8220;mandatario&#8221;. Resta possibile, quindi, definire i limiti e l&#8217;ampiezza del suo incarico, ovviamente nel rispetto del codice civile e delle altre norme.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>fonte Confappi.it</p>
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		<title>APE – Attestato di prestazione energetica (degli edifici)</title>
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		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 06:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin@gestive</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[A seguito di un emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle al Decreto del Fare nella settimana scorsa e, successivamente, approvato il 5 Agosto tanto dalla Commissione Finanza quanto dal Governo, l’Attestato di Prestazione Energetica ( o Ape ) non solo diventa obbligatorio per tutti i contratti di vendita e di locazione, ma la sua assenza [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A seguito di un emendamento presentato dal Movimento 5 Stelle al Decreto del Fare nella settimana scorsa e, successivamente, approvato il 5 Agosto tanto dalla Commissione Finanza quanto dal Governo, l’Attestato di Prestazione Energetica ( o Ape ) non solo diventa obbligatorio per tutti i contratti di vendita e di locazione, ma la sua assenza all’atto della stipula rende nulli anche i contratti già siglati.<br />
L’Attestato di Prestazione Energetica contiene le informazioni tecniche relative al sistema edificio impianto e permette di conoscere la qualità energetica dell’edificio<br />
Il certificato energetico, nonostante siano in moltissimi quelli che non se ne curano, è ormai obbligatorio da tempo e più volte l’Unione Europea ha ripreso l’Italia per la mancata applicazione di questa norma che, è bene ricordarlo, non è intesa come una inutile gabella per i proprietari di casa, ma come un importante elemento a difesa dei consumatori.</p>
<p><em>FONTE:http://www.lisiai.it</em></p>
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		<title>Riforma del condominio: cosa cambia</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Jun 2013 11:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin@gestive</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Entra in vigore la legge che rivoluziona il modo di vivere in coabitazione: dai compiti per l&#8217;amministratore alla nuova disciplina per le parti comuni di Massimo Morici Nuovi compiti per l&#8217;amministratore, nuove maggioranze per l&#8217;approvazione delle delibere in assemblea e una nuova disciplina per le parti comuni. Entra in vigore oggi 18 giugno la legge [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Entra in vigore la legge che rivoluziona il modo di vivere in coabitazione: dai compiti per l&#8217;amministratore alla nuova disciplina per le parti comuni</p>
<p><em>di Massimo Morici</em></p>
<p>Nuovi compiti per l&#8217;amministratore, nuove maggioranze per l&#8217;approvazione delle delibere in assemblea e una nuova disciplina per le parti comuni.<br />
Entra in vigore oggi 18 giugno la legge (220/2012) destinata a rivoluzionare la vita in codominio.</p>
<p>Ecco le principali novità.</p>
<p>Assemblea <br />
Se i condomini sono più di 20, il delegato (che può essere un parente, un amico o anche un legale) non può rappresentare più di un quinto dei condomini o del valore proporzionale (200 millesimi).<br />
Il provvedimento, inoltre, risolve il conflitto di interessi in capo all&#8217;amministratore, al quale d&#8217;ora in poi non possono essere conferite deleghe per la partecipazione all&#8217;assemblea.<br />
Un&#8217;importante novità, infine, riguarda le maggioranze richieste in seconda convocazione rispetto all&#8217;oggetto della riunione: per quanto riguarda le delibere ordinarie della vita di condominio e l&#8217;approvazione dei bilanci, l&#8217;assemblea è valida solo se sono presenti almeno un terzo dei condomini con almeno un terzo dei millesimi.<br />
Nel caso di decisioni di carattere straordinario (l&#8217;abbattimento di una barriera architettonica o l&#8217;istallazione di una parabola centralizzata), occorre una maggioranza di 500 millesimi, mentre per le innovazioni è richiesta una maggioranza qualificata.</p>
<p>Parti comuni<br />
Se si vuole cambiare la destinazione di una parte comune, è prevista in seconda convocazione una maggioranza speciale (quattro quinti dei condomini o dei millesimi), mentre prima la giurisprudenza richiedeva l&#8217;unanimità, che d&#8217;ora in poi rimane solo per alcuni casi, come la vendita di una porzione comune di stabile.<br />
La convocazione dell’assemblea, che deve deliberare in merito, deve rimanere affissa per non meno di 30 giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati, mentre la comunicazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata , in modo da pervenire almeno 20 giorni prima della data di convocazione.<br />
Le nuove disposizioni disciplinano anche l’aspetto sanzionatorio: sono previste, infatti, pene più pesanti da 200 a 800 euro (in caso di recidive).</p>
<p>Amministratore<br />
Aumentano le responsabilità del gestore di un edificio che può sempre essere licenziato dall&#8217;assemblea, purché sia raggiunto il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.<br />
La revoca può anche essere disposta dal tribunale, su ricorso di ciascun condomino, se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità.<br />
La legge, in questo caso, elenca una casistica precisa: il mancato rendiconto della gestione annuale, l&#8217;omessa convocazione dell&#8217;assemblea per l&#8217;approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l&#8217;assemblea per la nomina del nuovo amministratore o la mancata apertura e utilizzo del conto corrente condominiale.<br />
Considerando il cumulo di incombenze a carico dell&#8217;amministratore, la riforma ha introdotto la possibilità di nominare una società e non una persona fisica.<br />
La figura dell’amministratore &#8220;professionista&#8221; diventa obbligatoria solo per i condomini con più di otto proprietari. Sotto questo limite potrà essere uno degli stessi condomini ad assumere tale incarico.</p>
<p>Animali domestici <br />
La riforma, recependo una sentenza della Cassazione, che ha riconosciuto un diritto soggettivo all&#8217;animale da compagnia, stabilisce che i regolamenti di condominio non possano vietare la detenzione degli animali domestici</p>
<p><em>FONTE:http://economia.panorama.it/soldi/riforma-condominio-novita</em></p>
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